Comunicazione obbligo aggiornamento del Firmware RT

N.I. 65/2023 – Comunicazione AE obbligo aggiornamento del Firmware

Spett. li Clienti,

intendiamo aggiornarvi sulla comunicazione inviata da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 13/10/2023 a Comufficio, Associazione Nazionale delle Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici dei prodotti e servizi per l’ICT, a cui Soluzione Ufficio S.r.l. è iscritta,  

relativa all’obbligo per i tecnici dei laboratori abilitati di effettuare l’aggiornamento del FW del dispositivo all’ultima versione rilasciata dal produttore per il relativo modello, comprendente le funzionalità della c.d. “lotteria istantanea”.

Lo scorso venerdì 6 Ottobre 2023, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata la nuova versione del documento «Descrizione delle prove minime», per effettuare la Verifica Periodica. Il punto 2.3 del nuovo documento “Descrizione delle prove minime” obbliga il tecnico a verificare che la versione del Firmware RT sia l’ultima disponibile.

Per tanto, La verificazione periodica effettuata in mancanza di tale aggiornamento non è considerata valida e l’Agenzia delle entrate può disporre la sospensione o la revoca dell’abilitazione nei confronti del tecnico e del Laboratorio, oltre che la sanzione nei confronti del cliente avente RT non aggiornato.

Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che il tecnico abilitato non può effettuare la verificazione periodica e tutti gli interventi tecnici sul dispositivo dell’esercente senza provvedere congiuntamente all’aggiornamento del FW all’ultima versione rilasciata dal produttore per quel modello e comprendente la funzionalità della c.d. “lotteria istantanea”.

Non sono ammesse alternative; il mancato rispetto di tale indicazione comporta il venire meno del requisito di “integrità professionale” del tecnico e costituisce il presupposto per l’applicazione da parte dell’Agenzia delle entrate del provvedimento di sospensione o di revoca dell’abilitazione a suo tempo concessa al Laboratorio e ai tecnici.

Per tanto, ai fini di tutelare sia i nostri tecnici che voi Clienti, saremo obbligati a non poter più effettuare Verifiche Periodiche Biennali qualora i Vostri RT risultino non aggiornati.

Potete visionare la nota completa al seguente indirizzo web https://www.comufficio.it/default.php?t=news&id=1892# (N.I. 65/2023 – Comunicazione AE obbligo aggiornamento del Firmware)

Al fine di verificare tale informazione Vi invitiamo comunque a richiedere informazioni ai Vostri Consulenti.

Per qualsiasi informazione contattare il numero 329 312 2289 (Vincenzo D’Atri)

La Direzione

Verifica Periodica Registratore di Cassa

La verifica periodica del registratore di cassa, con l’avvento del telematico avviene ogni 2 anni, come indicato anche nel documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate;

Negli anni passati si effettuava una volta l’anno con il rilascio del vecchio bollino verde.

Non spetta al rivenditore che ha fornito il registratore telematico avvisare del rinnovo periodico, tuttavia lo staff di Soluzione Ufficio Srl contatta i propri clienti telefonicamente al fine di indicare tale scadenza.

Come funziona la Verifica Periodica del Registratore di Cassa?

La verifica periodica, deve essere effettuata da un tecnico abilitato. (un apposito elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate consente di verificare l’iscrizione del centro assistenza alla lista dei laboratori).

La mancata verifica comporta la non utilizzabilità del misuratore fiscale e soprattutto sanzioni molto pesanti.

Tale verifica potrà essere effettuata nel laboratorio di assistenza oppure nell’esercizio del richiedente.

Il cliente può scegliere se chiedere un tecnico in sede o portare la macchina direttamente nel nostro laboratorio.

Durante la verificazione il tecnico controlla il buon funzionamento del registratore di cassa e la sua conformità.

Attraverso la scansione del QRCODE, il quale sostituisce la funzionalità del vecchio bollino verde, il cliente può controllare l’avvenuta verifica

Infatti, scansionando il QRCODE si potrà visualizzare il numero di matricola, il numero di riconoscimento del tecnico abilitato, il mese e l’anno dell’ultima verificazione periodica

La data di scadenza del termine biennale per l’esecuzione delle verificazioni periodiche successive alla prima è da intendersi fissata all’ultimo giorno del mese del biennio, indipendentemente dal giorno effettivo del mese in cui sia stata effettuata la precedente verificazione.

Se desideri altre informazioni, hai scansionato il tuo QRCODE e ti sei accorto che la tua verifica periodica è in scadenza o addirittura scaduta, oppure se non hai l’etichetta adesiva del QRCODE attaccata al registratore di cassa per poterne verificare lo stato, contattaci: I nostri tecnici sono pronti a darti la migliore assistenza e a risolvere il tuo problema in maniera tempestiva.

Verifica periodica Bilance -Possiamo Aiutarti

Verifica periodica bilance cosa c’ è da sapere?

Soluzione Ufficio Srl è lieta di comunicare a tutti i clienti di essere divenuta AZIENDA AFFILIATA dell’Organismo di Ispezione MI325 – CERT LAB s.r.l., (Determina del Seg. Gen. di UNIONCAMERE n. 119 del 07/08/2020) www.certlab.eu, per l’esecuzione della verificazione periodica di Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ai sensi del DM n° 93 del 21 aprile 2017.

Controlla anche tu il bollino verde (Contrassegno) presente sulla tua bilancia per verificare di essere in regola con la scadenza della verifica periodica metrologica !

Per quali attività devono essere usate bilance conformi alle norme di metrologia legale e quindi alla verificazione periodica?

La Verifica periodica delle bilance deve essere effettuata per tutti gli strumenti di pesatura utilizzati nell’ambito di attività commerciali o comunque utilizzati per misure che devono fare fede nei confronti di terzi. Sono esclusi dall’onere della verificazione periodica gli strumenti utilizzati in operazioni diverse.

Che cos’è la verifica periodica delle bilance?

La verificazione periodica degli strumenti di misura è il controllo periodico obbligatorio prescritto e regolato dalla legge.

Consiste nel controllo sia dell’integrità delle marcature che dei sigilli prescritti dalle norme applicabili allo strumento. A tal fi ne devono essere eseguite le medesime prove previste all’atto della verificazione iniziale dell’idoneità dello strumento che precedono l’utilizzo. L’esito positivo della verifica periodica è attestato con l’apposizione di un contrassegno adesivo di colore verde.

Il contrassegno contiene la data entro cui lo strumento deve essere nuovamente verificato e l’eventuale indicazione del soggetto che l’ha eseguita.

Quando uno strumento per pesare può dirsi conforme alla metrologia legale?

Quando è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica ca CE o CEE), ovvero è stata già sottoposta con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un ufficio metrico, da altro organismo competente o dal costruttore in regime di autocertificazione;  è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell’utente metrico, e munita dell’apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste. Inoltre, per quanto riguarda le bilance elettroniche, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE.

Chi deve richiedere la verificazione periodica?

La verificazione periodica delle bilance deve essere richiesta dall’utente metrico. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60gg dall’inizio della loro prima utilizzazione ed in seguito secondo la seguente periodicità con decorrenza dalla data dell’ultima verificazione effettuata. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico e automatico: tre anni. La verifica periodica va richiesta anche a seguito di una riparazione.Quali sono gli obblighi dell’utente metrico?

Quali sono gli obblighi dell’utente metrico?

Obbligo primario dell’utente metrico è quello di utilizzare strumenti di misura legali verificati, muniti di bolli primi nazionali, verifica CE o CEE, muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto. L’utente metrico deve inoltre:

. accertare la regolare iscrizione nell’elenco degli utenti metrici formato dall’ufficio metrico camerale competente per territorio,

. comunicare ogni variazione relativa all’attività esercitata e agli strumenti utilizzati,

. sottoporre gli strumenti a verificazione periodica entro 60gg. dall’inizio della loro prima utilizzazione, se non ha già provveduto il fabbricante degli strumenti,

. garantire il corretto funzionamento dei propri strumenti, conservando ogni documento relativo, manuale d’uso e dichiarazione di conformità CE comprese,

. mantenere l’integrità del contrassegno di verifica periodica, e di ogni altro marchio e sigillo di garanzia presente sui propri strumenti,

. non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o non affidabili dal punto di vista metrologico.

Quando l’esecuzione della verifica periodica è conforme alle norme?

Obbligo preliminare per i soggetti che eseguono la verifica periodica (Laboratorio o ufficio camerale) è l’impiego di pesi campione, in quantità adeguata alla portata massima (carico massimo ammissibile) della bilancia e con certificati o attestati di taratura idonei in ordine all’esattezza.

Quali sanzioni per la violazione delle leggi metriche?

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge molti uffici metrici camerali nei loro verbali applicano la sanzione del pagamento di una somma da € 516,00 a € 1.549,00, ma altri, nel rispetto della normativa vigente, anche il sequestro amministrativo degli strumenti interessati.

Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.

Perché rivolgersi a operatori affidabili e competenti?

La regolare manutenzione e l’uso delle bilance in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante, insieme con l’esecuzione della verificazione periodica prevista dalla legge costituiscono condizioni essenziali perché lo strumento di misura mantenga e garantisca nel tempo le proprie caratteristiche prestazionali.

L’affidabilità degli strumenti di misura utilizzati nell’ambito di attività commerciali è essenziale per la correttezza delle transazioni economiche e per la tutela della buona fede, tutelata come tale dall’ordinamento giuridico sia tra gli operatori professionali sia tra operatori professionali e consumatori.

La correttezza degli strumenti di misura garantisce la correttezza delle attività commerciali, e può essere presentata quale garanzia della correttezza delle transazioni nei confronti dei clienti finali dei prodotti commercializzati. I fabbricanti delle bilance possono provvedere a mantenere le bilance nelle condizioni di operare legalmente

A chi compete la sorveglianza relativa al rispetto delle norme di metrologia legale?

La sorveglianza è compito degli uffici preposti delle Camere di Commercio, ma può essere esercitata anche dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Nell’ambito di recenti programmi di “tutela della fede pubblica”