Comunicazione obbligo aggiornamento del Firmware RT

N.I. 65/2023 – Comunicazione AE obbligo aggiornamento del Firmware

Spett. li Clienti,

intendiamo aggiornarvi sulla comunicazione inviata da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 13/10/2023 a Comufficio, Associazione Nazionale delle Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici dei prodotti e servizi per l’ICT, a cui Soluzione Ufficio S.r.l. è iscritta,  

relativa all’obbligo per i tecnici dei laboratori abilitati di effettuare l’aggiornamento del FW del dispositivo all’ultima versione rilasciata dal produttore per il relativo modello, comprendente le funzionalità della c.d. “lotteria istantanea”.

Lo scorso venerdì 6 Ottobre 2023, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata la nuova versione del documento «Descrizione delle prove minime», per effettuare la Verifica Periodica. Il punto 2.3 del nuovo documento “Descrizione delle prove minime” obbliga il tecnico a verificare che la versione del Firmware RT sia l’ultima disponibile.

Per tanto, La verificazione periodica effettuata in mancanza di tale aggiornamento non è considerata valida e l’Agenzia delle entrate può disporre la sospensione o la revoca dell’abilitazione nei confronti del tecnico e del Laboratorio, oltre che la sanzione nei confronti del cliente avente RT non aggiornato.

Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che il tecnico abilitato non può effettuare la verificazione periodica e tutti gli interventi tecnici sul dispositivo dell’esercente senza provvedere congiuntamente all’aggiornamento del FW all’ultima versione rilasciata dal produttore per quel modello e comprendente la funzionalità della c.d. “lotteria istantanea”.

Non sono ammesse alternative; il mancato rispetto di tale indicazione comporta il venire meno del requisito di “integrità professionale” del tecnico e costituisce il presupposto per l’applicazione da parte dell’Agenzia delle entrate del provvedimento di sospensione o di revoca dell’abilitazione a suo tempo concessa al Laboratorio e ai tecnici.

Per tanto, ai fini di tutelare sia i nostri tecnici che voi Clienti, saremo obbligati a non poter più effettuare Verifiche Periodiche Biennali qualora i Vostri RT risultino non aggiornati.

Potete visionare la nota completa al seguente indirizzo web https://www.comufficio.it/default.php?t=news&id=1892# (N.I. 65/2023 – Comunicazione AE obbligo aggiornamento del Firmware)

Al fine di verificare tale informazione Vi invitiamo comunque a richiedere informazioni ai Vostri Consulenti.

Per qualsiasi informazione contattare il numero 329 312 2289 (Vincenzo D’Atri)

La Direzione

Registratori di cassa: modalità “fuori servizio” per chiusura di oltre 12 giorni

Chiudi al pubblico il tuo negozio/locale per più di 12 giorni per ferie o lavori di ristrutturazione?

Allora ricordati di mettere il registratore di cassa telematico in modalità “FUORI SERVIZIO” . 

L’obbligo del cambio di stato per il registratore telematico è in vigore dal 1° luglio 2023 ed è stato introdotto dall’Agenzia delle Entrate.

Nel paragrafo 2.7 del provvedimento n. 15943/2023, inserisce una nuova funzionalità del RT nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni.  

Successivi Chiarimenti

Successivamente COMUFFICIO ha fatto richiesta di chiarimento all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ha ribadito, “la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività” è una facoltà e non un obbligo.

Le novità riportate nelle specifiche tecniche V 11 con il Provvedimento 15943 del 18/01/2023 hanno effetto solo ed esclusivamente sui modelli di RT portati in omologa dopo il 30 giugno 2023. Pertanto, gli esercenti che hanno acquistato e utilizzano RT omologati prima del 30 giugno 2023 non hanno alcun obbligo di aggiornare le loro macchine rispetto a questa funzionalità.

Tuttavia, al fine di prevenire eventuali segnalazioni di possibili anomalie sul rispetto dei tempi per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, forniamo il suggerimento di attuare la procedura del “FUORI SERVIZIO – MAGAZZINO/INATTIVITA’ (608)” contattando il Vostro Tecnico di registratore di cassa!

Contattaci al numero 0981 21 008 per ricevere assistenza !

Verifica periodica Bilance -Possiamo Aiutarti

Verifica periodica bilance cosa c’ è da sapere?

Soluzione Ufficio Srl è lieta di comunicare a tutti i clienti di essere divenuta AZIENDA AFFILIATA dell’Organismo di Ispezione MI325 – CERT LAB s.r.l., (Determina del Seg. Gen. di UNIONCAMERE n. 119 del 07/08/2020) www.certlab.eu, per l’esecuzione della verificazione periodica di Strumenti per pesare a funzionamento non automatico ai sensi del DM n° 93 del 21 aprile 2017.

Controlla anche tu il bollino verde (Contrassegno) presente sulla tua bilancia per verificare di essere in regola con la scadenza della verifica periodica metrologica !

Per quali attività devono essere usate bilance conformi alle norme di metrologia legale e quindi alla verificazione periodica?

La Verifica periodica delle bilance deve essere effettuata per tutti gli strumenti di pesatura utilizzati nell’ambito di attività commerciali o comunque utilizzati per misure che devono fare fede nei confronti di terzi. Sono esclusi dall’onere della verificazione periodica gli strumenti utilizzati in operazioni diverse.

Che cos’è la verifica periodica delle bilance?

La verificazione periodica degli strumenti di misura è il controllo periodico obbligatorio prescritto e regolato dalla legge.

Consiste nel controllo sia dell’integrità delle marcature che dei sigilli prescritti dalle norme applicabili allo strumento. A tal fi ne devono essere eseguite le medesime prove previste all’atto della verificazione iniziale dell’idoneità dello strumento che precedono l’utilizzo. L’esito positivo della verifica periodica è attestato con l’apposizione di un contrassegno adesivo di colore verde.

Il contrassegno contiene la data entro cui lo strumento deve essere nuovamente verificato e l’eventuale indicazione del soggetto che l’ha eseguita.

Quando uno strumento per pesare può dirsi conforme alla metrologia legale?

Quando è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica ca CE o CEE), ovvero è stata già sottoposta con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un ufficio metrico, da altro organismo competente o dal costruttore in regime di autocertificazione;  è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell’utente metrico, e munita dell’apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste. Inoltre, per quanto riguarda le bilance elettroniche, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE.

Chi deve richiedere la verificazione periodica?

La verificazione periodica delle bilance deve essere richiesta dall’utente metrico. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60gg dall’inizio della loro prima utilizzazione ed in seguito secondo la seguente periodicità con decorrenza dalla data dell’ultima verificazione effettuata. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico e automatico: tre anni. La verifica periodica va richiesta anche a seguito di una riparazione.Quali sono gli obblighi dell’utente metrico?

Quali sono gli obblighi dell’utente metrico?

Obbligo primario dell’utente metrico è quello di utilizzare strumenti di misura legali verificati, muniti di bolli primi nazionali, verifica CE o CEE, muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto. L’utente metrico deve inoltre:

. accertare la regolare iscrizione nell’elenco degli utenti metrici formato dall’ufficio metrico camerale competente per territorio,

. comunicare ogni variazione relativa all’attività esercitata e agli strumenti utilizzati,

. sottoporre gli strumenti a verificazione periodica entro 60gg. dall’inizio della loro prima utilizzazione, se non ha già provveduto il fabbricante degli strumenti,

. garantire il corretto funzionamento dei propri strumenti, conservando ogni documento relativo, manuale d’uso e dichiarazione di conformità CE comprese,

. mantenere l’integrità del contrassegno di verifica periodica, e di ogni altro marchio e sigillo di garanzia presente sui propri strumenti,

. non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o non affidabili dal punto di vista metrologico.

Quando l’esecuzione della verifica periodica è conforme alle norme?

Obbligo preliminare per i soggetti che eseguono la verifica periodica (Laboratorio o ufficio camerale) è l’impiego di pesi campione, in quantità adeguata alla portata massima (carico massimo ammissibile) della bilancia e con certificati o attestati di taratura idonei in ordine all’esattezza.

Quali sanzioni per la violazione delle leggi metriche?

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge molti uffici metrici camerali nei loro verbali applicano la sanzione del pagamento di una somma da € 516,00 a € 1.549,00, ma altri, nel rispetto della normativa vigente, anche il sequestro amministrativo degli strumenti interessati.

Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.

Perché rivolgersi a operatori affidabili e competenti?

La regolare manutenzione e l’uso delle bilance in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante, insieme con l’esecuzione della verificazione periodica prevista dalla legge costituiscono condizioni essenziali perché lo strumento di misura mantenga e garantisca nel tempo le proprie caratteristiche prestazionali.

L’affidabilità degli strumenti di misura utilizzati nell’ambito di attività commerciali è essenziale per la correttezza delle transazioni economiche e per la tutela della buona fede, tutelata come tale dall’ordinamento giuridico sia tra gli operatori professionali sia tra operatori professionali e consumatori.

La correttezza degli strumenti di misura garantisce la correttezza delle attività commerciali, e può essere presentata quale garanzia della correttezza delle transazioni nei confronti dei clienti finali dei prodotti commercializzati. I fabbricanti delle bilance possono provvedere a mantenere le bilance nelle condizioni di operare legalmente

A chi compete la sorveglianza relativa al rispetto delle norme di metrologia legale?

La sorveglianza è compito degli uffici preposti delle Camere di Commercio, ma può essere esercitata anche dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Nell’ambito di recenti programmi di “tutela della fede pubblica”





POS obbligatorio dal 30/06 per tutti, ultimi giorni per adeguarsi !!!

Con il decreto legge n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, sono state anticipate, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con il Pos. Tutti gli esercenti e professionisti, dunque, saranno obbligati a detenere e ad accettare su richiesta i pagamenti elettronici tramite carte di credito, bancomat e prepagate.

A partire da tale data, chi si rifiuta di accettare le transazioni con pagamenti elettronici rischia non una ma due distinte sanzioni. Lo scopo, è quello di incentivare le persone ad utilizzare meno contante, in modo da contrastare l’evasione fiscale. Vediamo meglio di cosa si tratta e cosa rischiano i trasgressori.

Obbligo pos, quando scattano le sanzioni?

Iniziamo col dire che già da molti anni (almeno tecnicamente) il nostro ordinamento ha previsto per tutti gli esercenti e professionisti l’obbligo di accettare pagamenti tramite pos. Il problema è che le relative sanzioni da applicare in caso di mancata accettazione sono state rinviate di anno in anno. Niente sanzioni, dunque, niente obbligo.

Con il decreto legge n. 36 (il cosiddetto decreto Pnrr due”) viene  istituito il meccanismo sanzionatorio, che viene anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

Tale meccanismo, sostanzialmente, prevede 2 distinte sanzioni: una in misura fissa e un’altra che dipenderà dal valore della transazione rifiutata.

Doppia sanzione, ecco cosa si rischia in totale

Come già detto, dal 30 giugno 2022 ai soggetti che rifiutano i pagamenti tramite pos sarà applicata una doppia sanzione amministrativa pecuniaria. Tale sanzione sarà così composta:

  • 30 euro in misura fissa;
  • 4 per cento del valore della transazione rifiutata dall’esercente.

Per fare un esempio, l’esercente che rifiuta una transazione da 100 euro, rischia una sanzione pari a 34 euro: 30 euro, più il 4 per cento di 100 euro.

Tale obbligo, lo ricordiamo, non si applicherà soltanto agli esercenti attività commerciali, ma a tutti coloro che vendono un bene o un servizio al pubblico; compresi, ovviamente, anche i tassisti e i liberi professionisti.

L’utente metrico e i suoi obblighi

Vengono definiti utenti metrici tutti coloro che nella propria attività sono tenuti a far uso, o usano, strumenti metrici per pesare indicati dalla legge, in situazioni in cui la misura deve essere garantita, a tutela delle fede pubblica (vedi Decreto Legislativo n. 517/92).

 

Chi è obbligato ad effettuare periodicamente la verifica metrica degli strumenti di pesatura?

Tutti gli utenti metrici in possesso di strumenti per pesare che servono per determinare la massa di un corpo:
• Per transazioni commerciali;
• Per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un’ammenda, una remunerazione, un’indennità o compenso di tipo analogo;
• Per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;
• Nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
• Per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
• In funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

 

Obblighi dell’Utente Metrico

Il Decreto Ministeriale 182 del 28/03/2000, stabilisce l’obbligo da parte degli utilizzatori metrici, di sottoporre gli strumenti in loro possesso ala verificazione periodica con periodicità triennale per gli strumenti metrici per pesare.
Gli utenti metrici soggetti all’obbligo della verificazione periodica devono:
a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
b) mantenere l’integrità della etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di cui l’art 6, comma 2;
c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) è equiparato ad inadempienza all’obbligo della verificazione periodica.

 

PER UNA CONSULENZA DEDICATA CHIAMACI ALLO 0981.21008 O AL 379.2697864 (anche WhatsApp)

 

Leggi anche VERIFICA METRICA DELLE BILANCE

VUOI ESSERE RICONTATTAT*?

COMPILA IL NOSTRO FORM DI CONTATTO

Verifica metrica delle bilance

La verifica metrica delle bilance è un obbligo di legge che deve essere effettuato ogni 3 anni da ispettori metrici autorizzati che possano eseguire i controlli di taratura, rilasciando, in caso di esito positivo, il bollino verde e la stampa del libretto metrico.

La verificazione periodica degli strumenti di misura è il controllo periodico obbligatorio prescritto e regolato dalla legge e consiste nell’accertare l’inalterabilità metrologica nel tempo degli strumenti metrici per pesare, con il controllo sia dell’integrità delle marcature che dei sigilli prescritti dalle norme applicabili allo strumento. A tal fine devono essere eseguite le medesime prove previste all’atto della verificazione iniziale dell’idoneità dello strumento che precedono l’utilizzo.

Nuove norme sulla verifica delle bilance
Le verifiche metriche sono necessarie quando occorre tutelare un interesse pubblico e quindi nel caso di strumenti di misura utilizzati in ambito sanitario, in ambito commerciale al fine della tutela del consumatore, per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, inoltre quando la misura può essere utile ai fini di una corretta tassazione.
La normativa sulla verificazione periodica delle bilance negli ultimi anni è stata sottoposta ad importanti cambiamenti, infatti, il Decreto Ministeriale 93 del 2017, entrato in vigore il 19 marzo del 2019, ha apportato importanti modifiche.

Il libretto metrologico
Ogni soggetto obbligato a far eseguire la verifica metrica delle bilance deve essere in possesso del libretto metrologico, lo stesso viene consegnato dai soggetti abilitati a eseguire i controlli sugli strumenti di misura. Sul libretto devono essere annotati tutti i controlli eseguiti sulle bilance con le relative date ed esiti. Inoltre devono essere annotate anche le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguite, sempre tenendo in considerazione che quando una bilancia viene sottoposta ad operazioni di manutenzione deve essere nuovamente sottoposta a verifica da parte dei laboratori autorizzati, sebbene non siano intercorsi i termini previsti per i controlli ordinari.
Il libretto metrologico deve essere esibito a richiesta alle Autorità di controllo come l’Ufficio Metrico, la Polizia Municipale, la Polizia Annonaria, i Vigili Urbani.

Quando si esegue il controllo periodico delle bilance?
La verifica periodica “ordinaria “deve essere effettuata con la seguente periodicità:
A. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico: il controllo deve essere eseguito ogni tre anni.
B. Strumenti per pesare a funzionamento automatico a seconda della destinazione d’uso e cioè:

  • etichettatrici di peso e di prezzo per la determinazione del peso di prodotti pre-confezionati: il controllo deve essere effettuato ogni anno.
  • altre tipologie (dosatrici ponderali ecc.) la verifica è biennale.

Quando uno strumento per pesare può dirsi conforme alla metrologia legale?

Una bilancia può essere utilizzata per le attività che necessitano di uno strumento conforme alla metrologia legale quando:

• è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica CE o CEE), ovvero è stata già sottoposta con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un ufficio metrico, da altro organismo competente o dal costruttore in regime di autocertificazione;

• è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell’utente metrico, e munita dell’apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste.

Inoltre, per quanto riguarda le bilance elettroniche, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE.

Come richiedere il controllo degli strumenti di misura
Spetta al titolare delle bilance entro trenta giorni dalla messa in servizio di una nuova bilancia comunicare alla Camera di Commercio il nuovo acquisto in modo che si possa eseguire il primo controllo. In caso di riparazioni che abbiano comportato la rottura dei sigilli, la comunicazione deve essere fatta entro 10 giorni. Spetta sempre al proprietario richiedere le verifiche periodiche, le stesse devono essere chieste almeno 5 giorni prima della scadenza indicata sul sigillo apposto in occasione della precedente verificazione periodica della bilancia. Infine, è bene ricordare l’obbligo di non violare i sigilli apposti.

Modalità della verifica periodica caso di esito positivo
In caso di esito positivo viene applicata una targhetta auto adesiva, distruttibile con la rimozione, riportante la data di scadenza della stessa, in colore nero su fondo verde e il logo dell’Organismo che ha effettuato la verificazione.
Caso di esito negativo o di riparazione dello strumento con rimozione dei sigilli.
In caso di esito negativo viene applicata una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso. Gli strumenti con esito negativo di verificazione periodica NON possono essere utilizzati. A riparazione avvenuta il riparatore dovrà apporre un sigillo provvisorio e gli strumenti potranno essere utilizzati, con i sigilli del riparatore per un massimo di 10 gg e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica (da richiedersi a cura del titolare dello strumento entro 10 gg lav. dall’avvenuta riparazione) fino all’esecuzione della stessa.

 

PER UNA CONSULENZA DEDICATA CHIAMACI ALLO 0981.21008 O AL 379.2697864 (anche WhatsApp)

 

VUOI ESSERE RICONTATTAT*?

COMPILA IL NOSTRO FORM DI CONTATTO

Verifica periodica RT

La verifica periodica dei registratori di cassa telematici

Con questo articolo, vogliamo fare chiarezza sul possesso di registratori di cassa e di alcune regole di cui forse non sono tutti al corrente e che, se non vengono rispettate, possono anche portare a sanzioni: la verifica periodica dei registratori di cassa.

Che cos’è la verifica periodica?

Si tratta di un controllo dello stato del registratore di cassa da parte di un tecnico in cui viene verificato il buon funzionamento hardware e software del registratore di cassa, che non sia stato manomesso e che vi sia presente il sigillo fiscale e il QR code

Se l’esito di tutti i test è positivo viene inviato all’agenzia delle entrate “ verifica periodica positiva ” tramite il registratore telematico, se invece manca anche solo uno dei requisiti necessari viene inviato all’agenzia delle entrate “verifica periodica negativa” e il registratore non potrà essere utilizzato finché non viene riparato e sottoposto ad una nuova verifica periodica.

E’necessario fare la verifica periodica?

Una verifica periodica è necessaria al fine di adempiere gli obblighi dell’utente derivanti dal provvedimento del 28/07/2003 dell’Agenzia delle Entrate.

In modo particolare ogni esercente avrà l’obbligo di non utilizzare strumenti che presentino difformità, difettosità o inaffidabilità ai sensi delle normative vigenti, rispondendo al corretto funzionamento dei loro strumenti.Vi sono inoltre, delle vere e propri regole dettate dall’Agenzia delle Entrate in vigore dal 2003 riguardo ai registratori di cassa, da tenere bene a mente:

  • La prima verifica periodica è effettuata contestualmente al controllo di conformità del registratore di cassa;
  • L’onere di richiedere biennale la verifica periodica è a carico dell’utente, il quale dovrà rivolgersi ad un centro di asssitenza;
  • La verifica periodica può essere effettuata nel luogo di funzionamento del registratore o nella sede dei soggetti abilitati all’essistenza tecnica.

La Verificazione Periodica non consiste solo in ciò che vede l’utente in pochi minuti di intervento, ma inizia prima e finisce dopo.
Infatti l’azienda che esegue l’intervento di verificazione deve:

  • essere certificata ISO 9001 e mantenere la certificazione secondo gli standard della norma con controlli periodici;
  • essere abilitata dall’Agenzia delle entrate ad operare come laboratorio autonomo di verificazione periodica e mantenere annualmente l’abilitazione soddisfacendo i requisiti necessari;
  • avere almeno un tecnico abilitato che oltre ad effettuare l’inervento di verificazione periodica, predisponga la documentazione necassaria e provveda successivamente alla registrazione ed archiviazione della stessa;

Il nostro laboratorio è certificato UNI EN ISO 9001 per l’erogazione di servizi di verificazione periodica sui registratori di cassa, e quindi abilitato ad effettuare verificazioni periodiche su registratori di cassa sia in sede che a domicilio.

 

 

XML 7 REGISTRATORI TELEMATICI : TUTTO SULL’AGGIORNAMENTO

L’adeguamento dei registratori telematici alla versione XML 7 (nello specifico XML 7.0), inizialmente previsto per aprile 2021, è stato prorogato al 1° ottobre 2021.

Come funziona nello specifico l’XML?

L’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è nota tutti gli esercenti.

Ciascuno di loro a fine giornata si occupava della chiusura di cassa e il registratore telematico oppure la stampante fiscale trasmetteva i dati delle vendite nel formato XML all’Agenzia delle Entrate.

  • Corrispettivo giornaliero
  • Iva
  • Reso
  • Annullo

Cosa cambia con XML 7.0?

Per superare le mancanze tecniche è entrato in gioco il tracciato telematico XML 7.0, ovvero un formato elettronico “elaborabile” che consente una più precisa e minuziosa programmazione di dati e documenti.

L’avvio del formato XML 7.0, fortemente voluto dalla stessa Agenzia delle Entrate, porterà ad ampliare la lista e la natura delle operazioni commerciali e la conseguente agevolazione per la dichiarazione IVA.

Sulla base di queste indicazioni, l’esercente ora dovrà trasmettere i dati con informazioni più precise sulle transazioni.

Ecco le principali novità introdotte con XML 7, con cui si avrà la possibilità di:

  • Rintracciare l’apparecchio di trasmissione dei dati in presenza di più punti cassa;
  • Gestire la dichiarazione annuale dell’IVA (precompilata IVA);
  • Gestire l’aliquota IVA all’imponibile;
  • Scegliere l’eventuale Ventilazione IVA;
  • Evitare la duplicazione dell’imposta per i corrispettivi (che può verificarsi quando il cliente ad esempio chiede la fattura elettronica);
  • Indicare i pagamenti non riscossi collegati a fatture;
  • Indicare i pagamenti non riscossi tra beni e servizi;
  • Specificare i pagamenti ricevuti in contanti;
  • Consentire il pagamento ”sconto a pagare”;
  • Indicare gli arrotondamenti per eccesso e/o per difetto;
  • Fare resi e annulli di scontrini elettronici.

In aggiunta, entreranno in vigore altre funzionalità come:

  • Buoni pasto e/o ticket;
  • Buoni uso e multiuso;
  • Tessere prepagate;
  • Gift card;
  • Acconti;
  • Memorizzazione Codice Lotteria dei clienti per la Lotteria degli Scontrini.

Nell’ambito della vendita il soggetto dovrà inoltre differenziare la natura degli incassi. Sarà necessario specificare se la vendita è riferita a un bene oppure ad un servizio / prestazione.

Viene introdotta la possibilità di indicare il codice ATECO, che identifica la tipologia di attività commerciale. Nel caso di aziende o attività commerciali che hanno un solo codice ATECO sarà facoltativo, invece obbligatorio per le multiattività, vincolate all’aggiornamento dei loro RT sulla base dei rispettivi codici.

Proroga XML 7: c’è tempo fino al 1° ottobre 2021

Il Provvedimento 83884 del 30 marzo 2021 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine dell’obbligo di inviare il file XML dei corrispettivi giornalieri con il tracciato 7.0 dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021.

Fino al 30 settembre 2021 gli esercenti potranno quindi continuare ad inviare all’AdE il file di chiusura giornaliera in XML versione 6.0, oppure già aggiornato alla 7.0 qualora il dispositivo utilizzato sia già stato adeguato al nuovo tracciato.

L’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta di proroga giunta dalle associazioni di categoria ed ha tenuto conto delle difficoltà conseguenti alla prolungata emergenza Covid-19.

A dare una mano in questa decisione è stato il Decreto Legge 23 marzo 2021, n. 41 (decreto “Sostegni”), che all’art.1, comma 10 ha posticipato di un anno il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA la bozza della dichiarazione IVA annuale: la cosiddetta dichiarazione IVA “precompilata”.

Contributi acquisto registratori telematici aggiornati a XML 7

Nel 2019 l’Agenzia delle Entrate ha dato la possibilità di usufruire del bonus per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio dispositivo telematico.

Dopo un susseguirsi di proroghe, la scadenza effettiva per entrambi era stata decisa per il 31 marzo 2021, poi prorogata al 1° ottobre 2021. 

Il contributo elargito è un credito di imposta, ovvero un beneficio fiscale, pari al 50%, corrispondente ad un massimo di 250 euro oppure nel caso di un adattamento la cifra è di 50 euro.

Questo contributo è fruibile in compensazione dalla prima liquidazione dell’Iva successiva al mese in cui è stata contabilizzata la fattura di riferimento.