La verifica metrica delle bilance è un obbligo di legge che deve essere effettuato ogni 3 anni da ispettori metrici autorizzati che possano eseguire i controlli di taratura, rilasciando, in caso di esito positivo, il bollino verde e la stampa del libretto metrico.

La verificazione periodica degli strumenti di misura è il controllo periodico obbligatorio prescritto e regolato dalla legge e consiste nell’accertare l’inalterabilità metrologica nel tempo degli strumenti metrici per pesare, con il controllo sia dell’integrità delle marcature che dei sigilli prescritti dalle norme applicabili allo strumento. A tal fine devono essere eseguite le medesime prove previste all’atto della verificazione iniziale dell’idoneità dello strumento che precedono l’utilizzo.

Nuove norme sulla verifica delle bilance
Le verifiche metriche sono necessarie quando occorre tutelare un interesse pubblico e quindi nel caso di strumenti di misura utilizzati in ambito sanitario, in ambito commerciale al fine della tutela del consumatore, per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, inoltre quando la misura può essere utile ai fini di una corretta tassazione.
La normativa sulla verificazione periodica delle bilance negli ultimi anni è stata sottoposta ad importanti cambiamenti, infatti, il Decreto Ministeriale 93 del 2017, entrato in vigore il 19 marzo del 2019, ha apportato importanti modifiche.

Il libretto metrologico
Ogni soggetto obbligato a far eseguire la verifica metrica delle bilance deve essere in possesso del libretto metrologico, lo stesso viene consegnato dai soggetti abilitati a eseguire i controlli sugli strumenti di misura. Sul libretto devono essere annotati tutti i controlli eseguiti sulle bilance con le relative date ed esiti. Inoltre devono essere annotate anche le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguite, sempre tenendo in considerazione che quando una bilancia viene sottoposta ad operazioni di manutenzione deve essere nuovamente sottoposta a verifica da parte dei laboratori autorizzati, sebbene non siano intercorsi i termini previsti per i controlli ordinari.
Il libretto metrologico deve essere esibito a richiesta alle Autorità di controllo come l’Ufficio Metrico, la Polizia Municipale, la Polizia Annonaria, i Vigili Urbani.

Quando si esegue il controllo periodico delle bilance?
La verifica periodica “ordinaria “deve essere effettuata con la seguente periodicità:
A. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico: il controllo deve essere eseguito ogni tre anni.
B. Strumenti per pesare a funzionamento automatico a seconda della destinazione d’uso e cioè:

  • etichettatrici di peso e di prezzo per la determinazione del peso di prodotti pre-confezionati: il controllo deve essere effettuato ogni anno.
  • altre tipologie (dosatrici ponderali ecc.) la verifica è biennale.

Quando uno strumento per pesare può dirsi conforme alla metrologia legale?

Una bilancia può essere utilizzata per le attività che necessitano di uno strumento conforme alla metrologia legale quando:

• è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica CE o CEE), ovvero è stata già sottoposta con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un ufficio metrico, da altro organismo competente o dal costruttore in regime di autocertificazione;

• è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell’utente metrico, e munita dell’apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste.

Inoltre, per quanto riguarda le bilance elettroniche, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE.

Come richiedere il controllo degli strumenti di misura
Spetta al titolare delle bilance entro trenta giorni dalla messa in servizio di una nuova bilancia comunicare alla Camera di Commercio il nuovo acquisto in modo che si possa eseguire il primo controllo. In caso di riparazioni che abbiano comportato la rottura dei sigilli, la comunicazione deve essere fatta entro 10 giorni. Spetta sempre al proprietario richiedere le verifiche periodiche, le stesse devono essere chieste almeno 5 giorni prima della scadenza indicata sul sigillo apposto in occasione della precedente verificazione periodica della bilancia. Infine, è bene ricordare l’obbligo di non violare i sigilli apposti.

Modalità della verifica periodica caso di esito positivo
In caso di esito positivo viene applicata una targhetta auto adesiva, distruttibile con la rimozione, riportante la data di scadenza della stessa, in colore nero su fondo verde e il logo dell’Organismo che ha effettuato la verificazione.
Caso di esito negativo o di riparazione dello strumento con rimozione dei sigilli.
In caso di esito negativo viene applicata una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso. Gli strumenti con esito negativo di verificazione periodica NON possono essere utilizzati. A riparazione avvenuta il riparatore dovrà apporre un sigillo provvisorio e gli strumenti potranno essere utilizzati, con i sigilli del riparatore per un massimo di 10 gg e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica (da richiedersi a cura del titolare dello strumento entro 10 gg lav. dall’avvenuta riparazione) fino all’esecuzione della stessa.

 

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